n Credito per le imposte pagate all’estero

Nel rigo RN16 va indicato:

• l’ammontare del credito per le imposte pagate all’estero sui redditi esteri indicati, ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);

• la quota di spettanza dell’imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all’art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall’apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

• l’ammontare dei redditi prodotti all’estero;

• l’ammontare delle imposte pagate all’estero in via definitiva nell’anno 1997, relative ai redditi 1997;

• l’eventuale minore reddito estero del 1997 cui l’imposta si riferisce;

• la misura massima del credito d’imposta, determinato, per effetto dell’articolo 15 del Tuir, nel modo seguente:

Credito d’imposta =

Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN5)

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Reddito complessivo (RN1, colonna 2)

+ credito d’imposta sui dividendi

Se nella compilazione dei modelli RF, RG, RH e RD risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d’imposta, ai soli fini del calcolo del credito d’imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l’imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l’ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all’estero non può eccedere l’imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1997 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1997 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l’imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1997 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all’estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l’Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile).

Il contribuente deve conservare la documentazione fiscale da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

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